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Sez. 5, Sentenza n. 2293 del 14/05/1999 Cc. (dep. 09/06/1999) Rv. 213733 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Ordinanza del g.i.p. che richiede le nuove indagini di cui all'art.409, comma 4, cod. proc. pen. - Indicazione nella stessa ordinanza dell'interrogatorio dell'indagato, quale atto di indagine - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213733-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE

È abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, nell'ipotesi in cui non accolga la richiesta di archiviazione e ritenga necessarie nuove indagini a seguito di udienza camerale, indichi al pubblico ministero l'interrogatorio dell'indagato, quale atto d' indagine, attesoché l'ordinanza con cui si richiedono nuove indagini, ai sensi dell'art. 409, comma 4, cod. proc. pen., presuppone che allo stato emergano elementi tali da non poter escludere ipotesi di reato a carico dell'imputato ma tuttavia insufficienti per poterlo configurare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)