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Sez. 3, Sentenza n. 29631 del 14/06/2011 Cc. (dep. 25/07/2011) Rv. 250622 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Udienza in camera di consiglio - Ordinanza che disponga ulteriori indagini - Interrogatorio dell'indagato da svolgersi "personalmente e senza delega" - Abnormità.
Stato
decisa il 2011-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250622-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

Èabnorme l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari, in esito all'udienza camerale fissata per l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, indichi al pubblico ministero, tra le ulteriori indagini necessarie, anche l'interrogatorio dell'indagato da svolgersi "personalmente e senza delega" da parte del P.M. (In motivazione la Corte, nell'annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alle parole "personalmente e senza delega", ha precisato che il potere del G.i.p. di indicare nuovi temi di indagine non si estende sino al punto di coartare l'organo inquirente sulle modalità di svolgimento delle investigazioni e inibirgli il legittimo esercizio della facoltà di delega previsto dall'art. 370 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 65 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 370, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)