Sez. 1, Sentenza n. 7162 del 24/06/1995 (Rv. 493072 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Dichiarazione di illegittimità costituzionale e abrogazione - Effetti rispettivi.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI
La dichiarazione di illegittimità costituzionale, determinando la cessazione di efficacia delle norme che ne sono oggetto, impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza, che le norme stesse siano comunque applicabili alla stregua dei comuni principi che disciplinano la successione delle leggi nel tempo; altro è, quindi, il mutamento di disciplina attuato per motivi di opportunità politica (abrogazione), altro l'accertamento di illegittimità costituzionale: in questa seconda ipotesi, infatti, a differenza che nella prima, l'accertata invalidità dell'atto dichiarato incostituzionale implica il divieto per tutti, a cominciare dagli organi giurisdizionali, di assumerlo a canone di valutazione di qualsiasi fatto o rapporto, pur se sorto anteriormente alla pronuncia della Corte Costituzionale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)