Sez. 1, Sentenza n. 4474 del 20/05/1997 (Rv. 504536 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Controversia in materia di competenza - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma attributiva della competenza, originariamente vigente - Principio della cosiddetta "perpetuatio iurisdictionis" - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Annullamento "ex tunc" della norma originariamente attributiva della competenza, e conseguente invalidità degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati - Limiti.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI
Il principio della "perpetuatio iurisdictionis" - desunto dalla statuizione secondo cui la competenza si determina, oltre che dallo stato di fatto esistente, anche con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza, rispetto ad essa, i successivi "mutamenti della legge" e dello stato di fatto medesimo, risulta inoperante nell'ipotesi in cui la legge determinativa della competenza, venga dichiarata costituzionalmente illegittima. Altro è infatti il fenomeno della successione, nel tempo, nel corso del processo, di più leggi determinative della competenza (che ne disciplinano diversamente i criteri di attribuzione), ed altro è quello della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma determinativa della competenza. In tale seconda evenienza, infatti, l'accertamento del vizio - originario - di incostituzionalità, incidendo sul presupposto stesso del valido svolgimento del processo (la competenza dell'ufficio giudiziario adito), determina, secondo i principi che disciplinano gli effetti di dichiarazione di illegittimità costituzionale (art. 136, comma primo Cost., e 30, comma terzo legge n. 87 del 1953), oltre l'annullamento - con efficacia "ex tunc" - della norma (attributiva della competenza) dichiarata incostituzionale, anche l'invalidità conseguenziale degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati nel processo instaurato innanzi al giudice (conseguenzialmente) incompetente; a meno che, naturalmente, la questione di competenza non debba, nella fattispecie concreta, ritenersi ormai esaurita, per formazione del giudicato, ovvero a causa del decorso del termine di decadenza per eccepire il vizio di competenza.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)