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Sez. 1, Sentenza n. 757 del 23/01/1992 (Rv. 475417 - 01)

Corte Costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Decisioni - Accoglimento (Illegittimità costituzionale) - Effetti | Rilevabilità in cassazione ex officio - Limiti - Fattispecie relativa alla declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 274 cod. civ. nei limiti ex sentenza n. 341 del 1990 della Corte Costituzionale.
Stato
decisa il 1992-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475417-01

Corte Costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Decisioni - Accoglimento (Illegittimità costituzionale) - Effetti

L'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte Costituzionale che dichiarano l'illegittimità di una norma consegue alla ricognizione di un vizio originario ed intrinseco della norma stessa, la cui eliminazione dall'ordinamento non è, perciò, assimilabile a quella disposta, per effetto di abrogazione, in virtù di altra norma sopravvenuta; e, pertanto, il suo coordinamento con i principi generali in materia di procedimento per cassazione - con specifico riferimento a quello che impone che la funzione giurisdizionale di legittimità sia esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse - comporta che non rientri nei poteri della S.C. rilevare "ex officio" la pronunzia di incostituzionalità sopravvenuta, ove questa attenga ad un aspetto o ad un profilo della disposizione applicata che non solo non abbia formato oggetto di eccezioni di incostituzionalità, ma non sia stato in modo alcuno investito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso, e quindi concerne una questione non sottoposta all'esame del giudice di legittimità. (Principio applicato, nella specie, con riguardo alla sentenza 20 luglio 1990 n. 341, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 274 cod. civ., nelle parti in cui non prevede che il giudice valuti, ai fini dell'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione della filiazione naturale, l'interesse del minore infrasedicenne).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)