Sez. 3, Sentenza n. 3813 del 22/04/1996 (Rv. 497214 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE | Pignoramento dello stipendio di dipendenti dello Stato - Competenza per territorio a ricevere la dichiarazione predetta - Del Pretore della sede dell'Ufficio pagatore - Sussistenza - Instaurazione della procedura esecutiva anteriore alla sentenza costituzionale 231/94 - Irrilevanza.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE
A seguito della sentenza n. 231/94 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui prevedeva che i sequestri ed i pignoramenti a carico di dipendenti dello Stato si eseguivano presso l'Ispettorato generale per il credito del Ministero del Tesoro, anziché presso l'organo dell'Amministrazione titolare del potere di disporre la spesa, la competenza per territorio a ricevere la dichiarazione del terzo pignorato ex artt. 547 e 26 cod. proc. civ. nel caso di pignoramento dello stipendio, spetta al Pretore del luogo in cui ha sede l'ufficio pagatore, non rilevando che al momento dell'instaurazione della procedura esecutiva non fosse ancora intervenuta la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 3 cit., posto che le sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una norma spiegano efficacia in tutti i rapporti controversi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato, onde di esse il giudice deve tener conto, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, non essendo perciò applicabile il disposto dell'art. 5, nuovo testo, cod. proc. civ., come modificato con legge n. 353/90, che disciplina invece il caso di abrogazione della norma regolatrice della competenza in forza di altra legge sopravvenuta.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2, DPR 05/01/1950 num. 180 art. 3 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)