Sez. 1, Sentenza n. 48499 del 20/09/2019 Cc. (dep. 28/11/2019) Rv. 277797 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - Successivo ampliamento del catalogo dei reati ostativi ex art. 4-bis legge n. 354 del 1975 - Revoca della sospensione - Esclusione - Mancata richiesta di misura alternativa prima dell’entrata in vigore della legge di ampliamento del catalogo - Irrilevanza - Ragioni.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
Il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena, legittimamente emesso ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., non può essere revocato per effetto del sopravvenire di una legge che, senza prevedere una disciplina transitoria, ampli il catalogo dei reati ostativi alla sospensione di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (come, nella specie, la legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha qualificato ostativi i reati dei pubblici ufficiali contro la P.A.), anche qualora l'interessato, al momento dell'entrata in vigore di tale legge, non abbia ancora formulato richieste di misure alternative alla detenzione per mancato decorso del relativo termine. (In motivazione, la Corte ha precisato che la facoltà, per il condannato, di chiedere una misura alternativa a seguito della sospensione del contestuale ordine di esecuzione della pena si accompagna al suo diritto di ottenere la valutazione dell'istanza nel merito secondo il regime vigente al momento dell'emissione di detto ordine, giacché questo segna l'inizio della fattispecie complessa integrante il rapporto esecutivo, fissando, quindi, lo statuto normativo applicabile).
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)