Sez. 1, Sentenza n. 39609 del 19/07/2019 Cc. (dep. 26/09/2019) Rv. 276946 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. – Successivo ampliamento del catalogo dei reati ostativi ex art. 4-bis legge n. 354 del 1975 – Richiesta di misura alternativa successiva all’entrata in vigore della nuova legge di ampliamento del catalogo - Revoca della sospensione – Esclusione – Ragioni.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
In virtù del principio "tempus regit actum", il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena, legittimamente emesso ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., non può essere revocato per effetto del sopravvenire di una legge (nel caso di specie, la legge 9 gennaio 2019, n. 3) che ampli il catalogo dei reati ostativi alla sospensione di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche se il condannato al momento dell'entrata in vigore della legge in questione non aveva ancora avanzato richiesta di misura alternativa. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, dovendosi considerare la sospensione un atto processuale dotato di autonomo rilievo, la legge applicabile "ratione temporis" deve essere individuata in relazione al momento della sua emissione).
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)