Sez. 1, Sentenza n. 25212 del 03/05/2019 Cc. (dep. 06/06/2019) Rv. 276144 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. – Ampliamento del catalogo dei reati ostativi ex art. 4-bis l. n. 354 del 1975 – Provvedimento emesso dal pubblico ministero e richiesta di misura alternativa effettuata dal condannato prima dell’entrata in vigore della legge comportante detto ampliamento – Revoca della sospensione – Esclusione – Ragioni – Fattispecie.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
In virtù del principio "tempus regit actum", secondo cui la validità degli atti è regolata dalla legge in vigore al tempo della loro formazione, il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena, legittimamente emesso ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., non può essere revocato per effetto del sopravvenire di una legge che ampli il catalogo dei reati ostativi alla sospensione di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, qualora il condannato abbia già fatto richiesta di concessione di misure alternative alla detenzione, atteso che, con detta richiesta, si sono ormai realizzati gli elementi essenziali dell'atto processuale a carattere complesso che si compone, in sequenza, della sospensione dell'esecuzione, della proposizione dell'istanza di misura alternativa e dalla decisione su di essa del tribunale di sorveglianza. (Fattispecie relativa a condannato per il delitto di cui all'art. 322 cod. pen., che aveva ricevuto la notifica dell'ordine di carcerazione, contestualmente sospeso, e presentato domanda di misura alternativa anteriormente all'inserimento dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione tra quelli ostativi ex art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 ad opera della legge 9 gennaio 2019, n. 3).
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)