Sez. 2, Sentenza n. 1898 del 19/03/1986 (Rv. 445168 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DOMANDA DIRETTA ALL'OSSERVANZA DEI LIMITI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - VALORE DEL PESO GRAVANTE SUL FONDO SOGGETTO AL LIMITE LEGALE - RILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - DOMANDA DIRETTA ALL'OSSERVANZA DEI LIMITI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - VALORE DEL PESO GRAVANTE SUL FONDO SOGGETTO AL LIMITE LEGALE - RILEVANZA.*
Con riguardo al regime anteriore alla legge n. 399 del 1984, a seguito dell'abolizione dei Tributi diretti di natura reale, la Determinazione del valore delle cause relative ai beni immobili, essendo divenuto impossibile il ricorso ai criteri stabiliti dal primo comma dell'art. 15 cod. proc. civ., deve essere effettuata alla stregua dell'ultimo comma dello stesso articolo, cioè secondo quanto risulta dagli Atti, cioè da tutta la documentazione esistente nel processo, tenendo conto, quando si verta in tema di azioni volte alla osservanza dei limiti legali della proprietà, del valore del peso gravante sul fondo soggetto al limite legale, in quanto in tale ipotesi, in difetto di Disposizioni particolari, si applica per analogia la regola stabilita in materia di servitù. (V 1810/84, mass n 433878; (V 4357/83, mass n 429580; (V 4718/80, mass n 408533; (Conf 6064/83, mass n 430870; (Conf 1117/82, mass n 418997; (contra 1810/84, mass n 433878).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)