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Sez. 2, Sentenza n. 2970 del 27/03/1987 (Rv. 452067 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - REQUISITI - FONDO DOMINANTE E SERVENTE - ESERCIZIO DELLA SERVITÙ SU UNA DETERMINATA PORZIONE DELL'IMMOBILE - ASSOGGETTAMENTO DELL'INTERO FONDO - CONSEGUENZE - COSTITUZIONE DI SERVITÙ IN VIA COATTIVA - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO AL VALORE DEL FONDO SU CUI DEVE ESSERE COSTITUITA LA SERVITÙ - NECESSITÀ - VALORE DEL PESO GRAVANTE SUL FONDO - VALORE DELLA PORZIONE DIRETTAMENTE INTERESSATA DAL PESO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452067-01

SERVITÙ - PREDIALI - REQUISITI - FONDO DOMINANTE E SERVENTE - ESERCIZIO DELLA SERVITÙ SU UNA DETERMINATA PORZIONE DELL'IMMOBILE - ASSOGGETTAMENTO DELL'INTERO FONDO - CONSEGUENZE - COSTITUZIONE DI SERVITÙ IN VIA COATTIVA - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO AL VALORE DEL FONDO SU CUI DEVE ESSERE COSTITUITA LA SERVITÙ - NECESSITÀ - VALORE DEL PESO GRAVANTE SUL FONDO - VALORE DELLA PORZIONE DIRETTAMENTE INTERESSATA DAL PESO - IRRILEVANZA - LIMITI.*

La servitù, come "qualitas fundi" vantaggiosa per il fondo dominante e svantaggiosa per quello servente, investe ogni singola parte dell'uno e dell'altro, sicché, anche quando essa si eserciti su una determinata porzione dell'immobile, questo nella sua interezza deve considerarsi gravato. Pertanto, al fine di determinare la Competenza "ratione valoris", ex art. 15 cod. proc. civ., in una causa di Costituzione di una servitù in via coattiva, occorre aver riguardo al valore del fondo di cui si chiede l'asservimento e non a quello del peso destinato ad incidere sul bene per effetto della Costituzione della servitù e neppure a quello della singola porzione di esso direttamente interessata dal peso, a meno che non si tratti di una porzione autonomamente identificabile e distinta rispetto alle parti rimanenti. (V 1898/86, mass n 445168; (V 1810/84, mass n 433878; (V 6064/83, mass n 430870; (V 1117/82, mass n 418997; (V 3909/80, mass n 407793).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1032, Cod. Proc. Civ. art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)