Sez. 2, Sentenza n. 6064 del 15/10/1983 (Rv. 430870 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - CAUSE RELATIVE - VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI DOPO L'ABOLIZIONE DEI TRIBUTI DIRETTI DI CARATTERE REALE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - CAUSE RELATIVE - VALORE - DETERMINAZIONE - CRITERI DOPO L'ABOLIZIONE DEI TRIBUTI DIRETTI DI CARATTERE REALE.*
A seguito dell'abolizione dei Tributi diretti di carattere reale, la Determinazione del valore delle cause relative a beni immobili, essendo impossibile il ricorso al criterio stabilito dal primo comma dell'art. 15 cod. proc. civ., deve essere effettuata alla stregua dell'ultimo comma dello stesso articolo - il quale stabilisce che il giudice determina tale valore secondo quanto risulta dagli Atti, e, se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile - e tenendo conto, ove la controversia sia relativa a servitù, del valore del peso gravante sul fondo servente, con la conseguenza che la controversia stessa, ove tale valore non sia determinabile alla stregua degli Atti, deve ritenersi di Competenza del tribunale. (Conf 1117/82, mass n 418997).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)