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Sez. 1, Sentenza n. 13980 del 13/02/2015 Cc. (dep. 02/04/2015) Rv. 262300 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Gravità indiziaria - Valutazione - Criteri - Conseguenze in tema di fatti risalenti nel tempo.
Stato
decisa il 2015-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262300-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

La valutazione della "prova" in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma per l'aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito; ne consegue che, quanto meno sono pronosticabili ulteriori significativi arricchimenti dello stesso, in ragione del tempo trascorso rispetto al fatto, tanto più la valutazione del compendio indiziario dovrà essere aderente alla probabilità di fondare, soltanto sui risultati fino a quel momento raggiunti, una sentenza di condanna.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)