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Sez. L - , Sentenza n. 7336 del 22/03/2017 (Rv. 643569 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Contributi previdenziali - Coadiutore familiare del socio accomandatario - Soggetto obbligato al pagamento - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643569-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE

In tema di contributi dovuti per i familiari coadiutori, l'art. 10 della l. n. 613 del 1966 ne pone l'obbligo del pagamento a carico del socio iscritto negli elenchi, in quanto si può essere familiare coadiutore di uno o più soci iscritti, ma non certo di una società.(Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che non aveva accertato l’idoneità della notifica di un verbale di accertamento, effettuata ad una società in accomandita semplice, soggetto diverso dal debitore, ad interrompere la prescrizione dell’obbligo contributivo relativo ad un coadiutore anche nei confronti del socio accomandatario, effettivo debitore).

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 613 art. 10, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)