Sez. 4, Sentenza n. 43343 del 18/12/2002 Ud. (dep. 12/11/2003) Rv. 226340 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN.) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE | Impugnazioni - Appello - cognizione del giudice d'appello - circostanze - Giudizio di comparazione di cui al quinto comma dell'art. 597 cod. proc. pen. - Subordinazione al riconoscimento di nuove attenuanti - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN.) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE
In tema di cognizione del giudice di appello, l'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., nello stabilire, tra l'altro, che "può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione" tra circostanze a norma dell'art. 69 cod. pen., ha attribuito al giudice di appello non un ulteriore potere di ufficio, ma solo il compito, conseguenziale all'applicazione di nuove attenuanti, di fare, nuovamente o per la prima volta (se in precedenza erano state applicate solo circostanze aggravanti), il giudizio di comparazione, come si evince appunto dall'uso dell'inciso "quando occorre". Ne deriva che il potere di effettuare il giudizio di comparazione ai sensi della detta norma è subordinato all'applicazione di ufficio da parte del giudice di appello di circostanze attenuanti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 5, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)