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Sez. 3, Sentenza n. 7008 del 27/01/2012 Ud. (dep. 22/02/2012) Rv. 252449 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE | Riconoscimento di nuove attenuanti - Giudizio di comparazione - - Obbligo di motivazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252449-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE

Il giudice di appello, laddove confermando il giudizio di equivalenza tra circostanze, riconosca un'attenuante ad effetto speciale in luogo di una diminuente comune concessa in primo grado, deve procedere ad un nuovo giudizio di comparazione. (Fattispecie di annullamento relativa ad avvenuto riconoscimento in appello dell'attenuante prevista dall'art. 600 sexies, comma quarto, cod. pen. non preceduto da nuovo giudizio di comparazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 600 sexies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)