Sez. 3, Sentenza n. 7008 del 27/01/2012 Ud. (dep. 22/02/2012) Rv. 252449 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE | Riconoscimento di nuove attenuanti - Giudizio di comparazione - - Obbligo di motivazione - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE
Il giudice di appello, laddove confermando il giudizio di equivalenza tra circostanze, riconosca un'attenuante ad effetto speciale in luogo di una diminuente comune concessa in primo grado, deve procedere ad un nuovo giudizio di comparazione. (Fattispecie di annullamento relativa ad avvenuto riconoscimento in appello dell'attenuante prevista dall'art. 600 sexies, comma quarto, cod. pen. non preceduto da nuovo giudizio di comparazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 600 sexies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)