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Sez. L, Sentenza n. 793 del 28/01/1983 (Rv. 425536 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PER ASSENZE DOVUTE A MALATTIA - ESERCITABILITÀ - CONDIZIONI - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425536-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO PER ASSENZE DOVUTE A MALATTIA - ESERCITABILITÀ - CONDIZIONI - SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - NECESSITÀ.*

La norma del secondo comma dell'art. 2110 cod. civ. - che, in relazione all'assenza del lavoratore per malattia, prevede, così nel caso di assenza continuata come nel caso di assenze reiterate e saltuarie, l'anticipata risolubilità del rapporto (ad opera del datore di lavoro) solo dopo il decorso del periodo cosiddetto di comporto - deroga sia alla disciplina generale dei contratti, alla stregua della quale il creditore può recedere dal contratto ove non abbia più un interesse a conseguire la prestazione divenuta temporaneamente e parzialmente impossibile (artt. 1256, secondo comma, e 1464 cod. civ.), sia alla speciale disciplina limitativa della facoltà di recesso del datore di lavoro contenuta nelle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970. (V 2072/80, mass n 405725).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)