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Sez. L, Sentenza n. 4188 del 17/06/1983 (Rv. 429128 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DIPENDENTE ASSUNTO DALL'ASSOCIAZIONE DEI FARMACISTI - DISTACCO O COMANDO PRESSO L'UFFICIO FIDUCIARIO DEGLI ENTI MUTUALISTICI E DELLA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI - RIFERIBILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO ALL'ENTE DISTACCANTE - CONDIZIONI - LUNGA DURATA DEL DISTACCO E CONTESTUALITÀ CON L'ASSUNZIONE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429128-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - DIPENDENTE ASSUNTO DALL'ASSOCIAZIONE DEI FARMACISTI - DISTACCO O COMANDO PRESSO L'UFFICIO FIDUCIARIO DEGLI ENTI MUTUALISTICI E DELLA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI - RIFERIBILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO ALL'ENTE DISTACCANTE - CONDIZIONI - LUNGA DURATA DEL DISTACCO E CONTESTUALITÀ CON L'ASSUNZIONE - IRRILEVANZA - LIMITI.*

In ipotesi di dipendente assunto dall'associazione dei farmacisti, che sia "distaccato" o "comandato" presso l'ufficio fiduciario degli enti mutualistici e della federazione degli ordini dei farmacisti italiani (poi ristrutturato con la nuova denominazione di ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici), la riferibilità del rapporto di lavoro all'ente distaccante, anziché al predetto ufficio, astrattamente configurabile in considerazione delle funzioni a quest'ultimo demandate, non può essere in concreto esclusa per il solo fatto della lunga durata del distacco e della sua contestualità con l'assunzione del dipendente stesso, qualora, nonostante dette circostanze, dalla disciplina dei rapporti tra i predetti enti risulti che il distacco medesimo sia stato costantemente accompagnato dall'interesse dell'ente distaccante di impiegare in tal modo l'opera del proprio dipendente per le proprie finalità istituzionali. (V 4017/82, mass n 421975; (Conf 2443/81, mass n 413214).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)