Sez. L, Sentenza n. 4017 del 06/07/1982 (Rv. 421975 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - COMANDO O DISTACCO DEL LAVORATORE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO CON IL DISTACCANTE O CON IL TERZO - CRITERI - CARATTERE NON DEFINITIVO DELL'APPLICAZIONE PRESSO IL TERZO DEL LAVORATORE DISTACCATO - RILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - COMANDO O DISTACCO DEL LAVORATORE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO CON IL DISTACCANTE O CON IL TERZO - CRITERI - CARATTERE NON DEFINITIVO DELL'APPLICAZIONE PRESSO IL TERZO DEL LAVORATORE DISTACCATO - RILEVANZA.*
Premesso che il "comando" o "distacco" del lavoratore da parte del suo datore di lavoro ad un altro non viola il divieto di intermediazione e d'interposizione di cui alla legge 23 ottobre 1960 n. 1369 sempreché la destinazione dell'attività lavorativa nei confronti del terzo continui a realizzare l'interesse del datore di lavoro "distaccante" a disporre organizzativamente del comportamento del lavoratore, il giudice del merito, per stabilire se, nell'ipotesi del "comando" o "distacco" il rapporto di lavoro sia in effetti intercorso con il datore di lavoro "distaccante" oppure direttamente con il terzo presso il quale il lavoratore è stato "distaccato", deve svolgere un'accurata indagine in ordine all'esistenza o meno di un concreto e persistente interesse del medesimo "distaccante" a a che il lavoratore svolga la sua prestazione fuori dell'impresa, nel permanere di un vincolo di dipendenza non meramente apparente, del che indice significativo è, in ogni caso, il carattere non definitivo - anche se non predeterminato nella sua effettiva durata - dell'applicazione presso il terzo del lavoratore medesimo. (V 3488/81, mass n 414082; (V 2443/81, mass n 413214; (V 5868/79, mass n 402536).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)