Sez. L, Sentenza n. 63 del 06/01/1984 (Rv. 432323 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - "DISTACCO" DEL LAVORATORE - MUTAMENTO DELLE PARTI DEL RAPPORTO - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - "DISTACCO" DEL LAVORATORE - MUTAMENTO DELLE PARTI DEL RAPPORTO - INSUSSISTENZA.*
Il "distacco" del lavoratore - che può essere disposto anche contestualmente all'assunzione dello stesso, senza altresì trovare ostacolo nella natura pubblica di uno o di entrambi i soggetti ad esso interessati - comporta solo una modificazione del modo di essere dell'obbligazione fondamentale di prestare la propria opera che lega il dipendente al distaccante, e, quindi, una modificazione del contenuto oggettivo del rapporto, senza mutare le parti del rapporto stesso. (V 4918/83, mass n 429809; (V 4188/83, mass n 429128; (V 2655/83, mass n 427541).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)