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Sez. L, Sentenza n. 2443 del 23/04/1981 (Rv. 413214 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - ASSUNZIONE DI UN DIPENDENTE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE DEI FARMACISTI - 'DISTACCÒ O 'COMANDÒ DEL MEDESIMO PRESSO L'UFFICIO FIDUCIARIO DEGLI ENTI MUTUALISTICI E DELLA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI - RIFERIBILITA DEL RAPPORTO DI LAVORO ALL'ENTE DISTACCANTE ANZICHE AL PREDETTO UFFICIO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413214-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - ASSUNZIONE DI UN DIPENDENTE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE DEI FARMACISTI - 'DISTACCÒ O 'COMANDÒ DEL MEDESIMO PRESSO L'UFFICIO FIDUCIARIO DEGLI ENTI MUTUALISTICI E DELLA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI ITALIANI - RIFERIBILITA DEL RAPPORTO DI LAVORO ALL'ENTE DISTACCANTE ANZICHE AL PREDETTO UFFICIO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - LIMITI.*

In ipotesi di dipendente assunto dall'associazione dei farmacisti, che sia 'distaccatò o comandatò presso l'ufficio fiduciario degli enti mutualistici e della federazione degli ordini dei farmacisti italiani (poi ristrutturato con la nuova denominazione di ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici), la riferibilita del rapporto di lavoro all'ente distaccante, anziche al predetto ufficio, astrattamente configurabile in considerazione delle funzioni a quest'ultimo demandate, non puo essere in concreto esclusa, nel senso cioe del riscontro dell'instaurazione di un rapporto di lavoro direttamente con l'ufficio, per il solo fatto della lunga durata del distacco, o della sua contestualita con l'assunzione del dipendente stesso, qualora, nonostante dette circostanze, dalla disciplina dei rapporti tra i predetti enti risulti che il distacco medesimo sia stato costantemente accompagnato dall'interesse dell'ente distaccante di impiegare in tal modo l'opera del proprio dipendente per le proprie finalita istituzionali. (V 1022/79, mass n 397217 e n 397218; (V 3887/78, mass n 393483).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)