Sez. 3, Sentenza n. 920 del 09/02/1980 (Rv. 404356 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - LAVORATORE DIPENDENTE - DANNO PATRIMONIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - LAVORATORE DIPENDENTE - DANNO PATRIMONIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Ai fini della Determinazione del danno patrimoniale sofferto in seguito a lesioni personali riportate da un lavoratore dipendente, lo stipendio o il salario da assumere a base del calcolo dello indennizzo e quello percepito al momento della liquidazione, sicche, per la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, bisogna tener conto delle variazioni del reddito posteriori all'evento. (Conf 4858/79, mass n 401476; (Conf 5180/78, mass n 394927; (Conf 2055/73, mass n 365200).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)