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Sez. 3, Sentenza n. 5180 del 11/11/1978 (Rv. 394927 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - DANNI A LAVORATORE DIPENDENTE - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO - SALARIO RICEVUTO AL MOMENTO DELL'INDENNIZZO - RILEVANZA ESCLUSIVA.*
Stato
decisa il 1978-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394927-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - DANNI A LAVORATORE DIPENDENTE - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO - SALARIO RICEVUTO AL MOMENTO DELL'INDENNIZZO - RILEVANZA ESCLUSIVA.*

Ai fini della Determinazione del danno patrimoniale sofferto da un lavoratore dipendente, il salario o lo stipendio da assumere a base del calcolo per l'indennizzo e quello percepito al momento della liquidazione e non gia quello riscosso alla data del sinistro. Pertanto, ai fini del risarcimento del danneggiato, occorre tener conto delle variazioni del reddito posteriori alla data dell'evento, a meno che esse non dipendano da cause eccezionali. (Conf 2055/73, mass n 365200).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)