Sez. 3, Sentenza n. 4858 del 21/09/1979 (Rv. 401476 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - LAVORATORE DIPENDENTE - DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - LAVORATORE DIPENDENTE - DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Al fine della Determinazione del danno sofferto da un lavoratore dipendente, il salario o lo stipendio da assumere a base della Determinazione del risarcimento del danno non e quello che il danneggiato percepiva al momento del sinistro ma quello riscosso al tempo della liquidazione, comprensivo, inoltre, non solo dello stipendio o del salario mensile, ma anche degli altri compensi a carattere continuativo e non eventuale, come la tredicesima mensilita. (V 3507/78, mass n 392993; (V 779/79, mass n 396964; (Conf 3287/73, mass n 367152; (Conf 2055/73, mass n 365200; (Conf 2055/73, mass n 365199).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)