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Sez. 3, Sentenza n. 2055 del 16/07/1973 (Rv. 365200 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - DANNI A LAVORATORE DIPENDENTE - SALARIO PERCEPITO AL MOMENTO DELL'INDENNIZZO - ESCLUSIVA RILEVANZA PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO.*
Stato
decisa il 1973-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365200-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - DANNI A LAVORATORE DIPENDENTE - SALARIO PERCEPITO AL MOMENTO DELL'INDENNIZZO - ESCLUSIVA RILEVANZA PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO.*

Ai fini della Determinazione del danno patrimoniale sofferto da un lavoratore dipendente, il salario o lo stipendio da assumere a base del calcolo dell'indennizzo e quello percepito al momento della liquidazione e non gia quello riscosso alla data del sinistro. Di guisa che, ai fini della reintegrazione patrimoniale del danneggiato, bisogna tener conto delle variazioni del reddito posteriore alla data dell'evento, sempre che esse non dipendano da cause eccezionali e si siano realmente prodotte prima della liquidazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)