Sez. 2, Sentenza n. 6727 del 09/12/1982 (Rv. 424368 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - PRESCRIZIONE REGOLAMENTARE DI UNA DETERMINATA ORDINANZA DAL CONFINE - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITÀ.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) - PRESCRIZIONE REGOLAMENTARE DI UNA DETERMINATA ORDINANZA DAL CONFINE - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITÀ.*
L'art. 14 delle norme di attuazione del piano regolatore del comune di rende - mentre nel terzultimo e penultimo comma considera le costruzioni realizzate da un solo proprietario o da vari proprietari consorziati in un unico progetto di costruzione (ovvero che abbiano regolato attraverso servitù o cessioni di terreno i reciproci rapporti per assicurare il rispetto delle distanze tra edifici) e disciplina le distanze tra i singoli fabbricati, senza accennare all'esistenza di confini o di diverse proprietà - nell'ultimo comma si riferisce ai rapporti delle nuove costruzioni "con altre proprietà non partecipanti al progetto" e fissa la distanza minima tra la linea di confine e le "fronti aperte" dei fabbricati (determinata nella metà del valore "ri", cioè, nella metà dell'altezza del costruendo edificio, variabile a seconda delle diverse zone contemplate nel piano regolatore), la quale deve essere osservata indipendentemente dall'esistenza o meno di altro edificio dal lato opposto del confine, non essendo applicabile il principio della prevenzione quando sono vietate le costruzioni in aderenza, poiché, altrimenti, il proprietario del fondo limitrofo, non potendosi avvalere delle facoltà alternative previste dall'art. 875 cod. civ., sarebbe ingiustamente costretto a subire l'Onere di mantenere il proprio fabbricato a distanza dal confine maggiore del dovuto, con corrispondente ingiustificato vantaggio del proprietario che abbia costruito per primo. (V 3003/81, mass n 413550; (V 1543/81, mass n 412203).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)