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Sez. 2, Sentenza n. 3003 del 08/05/1981 (Rv. 413550 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - VIOLAZIONE - EDIFICAZIONE IN VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITA - DIRITTO AD UN MAGGIORE ARRETRAMENTO DELLA COSTRUZIONE SUCCESSIVAMENTE REALIZZATA DAL VICINO - INSUSSISTENZA - SCONFINAMENTO DELLA PRIMA COSTRUZIONE SU UNA STRISCIA DI TERRENO DI PROPRIETA DI UN TERZO ED INTERPOSTA TRA I DUE FONDI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413550-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - VIOLAZIONE - EDIFICAZIONE IN VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITA - DIRITTO AD UN MAGGIORE ARRETRAMENTO DELLA COSTRUZIONE SUCCESSIVAMENTE REALIZZATA DAL VICINO - INSUSSISTENZA - SCONFINAMENTO DELLA PRIMA COSTRUZIONE SU UNA STRISCIA DI TERRENO DI PROPRIETA DI UN TERZO ED INTERPOSTA TRA I DUE FONDI - IRRILEVANZA.*

Il principio in forza del quale, se il regolamento comunale, nel disciplinare la distanza fra costruzioni, impone un determinato distacco dal confine, il proprietario che edifichi per primo, non osservando tale prescrizione, non puo invocare il criterio della prevenzione, ne pretendere un maggior arretramento della costruzione successivamente realizzata dal vicino, non trova deroga nel caso in cui lo sconfinamento della prima costruzione vada ad insistere su una striscia di terreno di proprieta di un terzo, interposta fra i due fondi, qualora tale striscia abbia la stessa larghezza del distacco prescritto dal regolamento, sicche ogni sua occupazione, oltreche eventualmente abusiva nei confronti di detto terzo, si traduce in una violazione di quella distanza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)