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Sez. 3, Sentenza n. 12247 del 03/12/1998 (Rv. 521351 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Surrogazione dell'Inail - Estensione al danno biologico - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521351-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE

L'INAIL non può surrogarsi nel diritto dell'assicurato al risarcimento del danno biologico spettantegli verso i terzi responsabili, atteso che sono reciprocamente estranei il risarcimento del danno alla salute e la prestazione che spetta al lavoratore in caso di inabilità permanente.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)