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Sez. 1, Sentenza n. 24630 del 12/04/2001 Cc. (dep. 16/06/2001) Rv. 219483 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova terapeutico - Incompatibilità con lo stato di detenuto in espiazione di pena del condannato richiedente - Esclusione - Dichiarazione di Inammissibilità "de plano" della relativa istanza - Illegittimità.
Stato
decisa il 2001-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219483-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

È illegittimo il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova terapeutico ai sensi dell'art. 94 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, emesso "de plano" dal Presidente del tribunale di sorveglianza per la ritenuta incompatibilità tra lo stato di detenuto in espiazione di pena del richiedente e la predetta misura, giacché tale incompatibilità non sussiste neanche con riferimento alla detenzione per altra causa, la cui eventuale ostatività alla concessione del beneficio penitenziario può e deve essere apprezzata in sede di valutazione di merito e, quindi, da parte del Tribunale di sorveglianza previa fissazione di udienza camerale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)