Sez. 1, Sentenza n. 21377 del 01/04/2003 Cc. (dep. 15/05/2003) Rv. 224520 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Richiesta di benefici penitenziari presentata da condannato sottoposto a custodia cautelare - Inammissibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di benefici penitenziari, lo stato di custodia cautelare per causa diversa da quella relativa al titolo da eseguire non è ostativo all'ammissione del condannato a misura alternativa alla detenzione, dovendosi valutare nel merito l'istanza dell'interessato e la compatibilità tra la misura cautelare in atto ed il beneficio richiesto. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto inammissibile la richiesta di affidamento in prova proposta da persona sottoposta a misura cautelare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)