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Sez. 1, Sentenza n. 5831 del 24/11/1998 Cc. (dep. 18/01/1999) Rv. 212099 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Condizioni per la presentazione dell'istanza - Attualità dello stato detentivo - Casi in cui non è necessaria.
Stato
decisa il 1998-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212099-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il principio per cui il beneficio della liberazione anticipata presuppone, come condizione necessaria per la sua applicabilità, uno stato di detenzione in atto, non va inteso come valore assoluto e generalizzato, ma vale esclusivamente con riguardo ai casi nei quali il condannato abbia espiato interamente la pena e intenda imputare tale beneficio ad altri fini. Ne consegue che è ammissibile la richiesta del beneficio della liberazione anticipata presentata da condannato che, dopo avere trascorso un apprezzabile periodo in stato di custodia cautelare ed essendo stato scarcerato, non sia stato ancora sottoposto all'esecuzione della pena residua. (Fattispecie relativa ad annullamento di provvedimento con cui il presidente del tribunale di sorveglianza aveva "de plano" dichiarato inammissibile un'istanza di liberazione anticipata presentata, in relazione a un periodo di oltre due anni e mezzo trascorso in custodia cautelare, da persona non ancora raggiunta da ordine di esecuzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)