Sez. L, Sentenza n. 12366 del 22/08/2003 (Rv. 566183 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Appellato vittorioso - Istanze istruttorie non ammesse - Riproposizione espressa - Necessità - Fattispecie concernente istanza di ammissione della prova testimoniale contraria a quella dedotta dall'attore.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
Nel rito del lavoro, l'appellante che impugna "in toto" la sentenza di primo grado, insistendo per l'accoglimento delle domande, non ha l'onere di reiterare le istanze istruttorie pertinenti a dette domande, ritualmente proposte in primo grado, in quanto detta riproposizione è insita nella istanza di accoglimento delle domande; diversamente, la parte appellata, vittoriosa in primo grado, poiché, ovviamente, non ripropone alcuna richiesta di riesame della sentenza ad essa favorevole, deve espressamente chiedere al giudice del gravame il riesame delle proprie istanze istruttorie, anche nel caso in cui si tratti di domanda di ammissione alla prova testimoniale contraria a quella dedotta dal ricorrente in primo grado condizionatamente alla ammissione di quest'ultima prova - non ammessa in primo grado - in quanto la mera negazione dell'accadimento di un fatto costituisce affermazione di una realtà difforme e contrapposta a quella allegata dalla controparte, e, negando i fatti allegati da controparte, si configura come una eccezione che, in quanto tale, deve essere riproposta ex art. 346, cod. proc. civ., intendendosi altrimenti rinunciata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)