diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 13021 del 09/12/1992 (Rv. 479955 - 01)

Esecuzione forzata - Assegnazione - Beni assegnandi - Mobili - Crediti e cose dovute dal terzo | Assegnazione giudiziale del credito ai sensi degli artt. 552 e 553 cod. proc. civ. - "Datio in solutum" condizionata all'avvenuto pagamento della somma in favore del creditore procedente - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479955-01

Esecuzione forzata - Assegnazione - Beni assegnandi - Mobili - Crediti e cose dovute dal terzo

L'assegnazione giudiziale del credito compiuta ai sensi degli artt. 552, 553 cod. proc. civ. può essere configurata come una "datio in solutum" condizionata all'avvenuto pagamento della somma in favore del creditore procedente. Da ciò discende che il debito dell' assegnante esecutato nei confronti del creditore assegnatario ed il corrispondente diritto di quest'ultimo si estinguono solo con la riscossione del credito assegnato e, pertanto, lo stesso creditore pignorante può concretamente conseguire, attraverso diversi pignoramenti presso terzi ed eseguiti successivamente ed anteriormente al provvedimento di assegnazione, più provvedimenti di assegnazione per lo stesso credito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 552, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)