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Sez. 2, Sentenza n. 739 del 27/01/1983 (Rv. 425484 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE - ATTI DI COMPRAVENDITA DI TERRENI ABUSIVAMENTE LOTTIZZATI A SCOPO RESIDENZIALE - SANZIONE DI INVALIDITÀ PREVISTA DALL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425484-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE - ATTI DI COMPRAVENDITA DI TERRENI ABUSIVAMENTE LOTTIZZATI A SCOPO RESIDENZIALE - SANZIONE DI INVALIDITÀ PREVISTA DALL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

La sanzione d'Invalidità degli Atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale, prevista dall'art. 10, comma quarto, della legge 6 agosto 1967 n. 765, ove dagli stessi Atti non risulti che l'acquirente sia a conoscenza della Mancanza di una lottizzazione autorizzata, si riferisce alla vendita di terreni facenti parte di una vera e propria lottizzazione in senso tecnico-urbanistico, la quale, pur se abusiva, si concreta sempre nella destinazione di uno o più fondi (con la convenzione, in genere, di più proprietari) ad insediamento urbano, e si rivela nella previsione, progettazione ed esecuzione, oltre che delle opere di urbanizzazione primaria, possibili anche per i terreni agricoli, delle opere di urbanizzazione secondaria, con tutti i vincoli necessari alla realizzazione del complesso, nell'ambito del quale una frazione di terreno più o meno grande, si identifica e qualifica come lotto, con reciproco carico ripartito di obblighi, oneri e servitù, delle cui situazioni attive e passive l'acquirente diviene titolare. Non può ritenersi vietata, invece, la mera vendita di una o più frazioni di terreno, semplicemente scorporate da un terreno più ampio, al di fuori da ogni impegno di lottizzazione dell'alienante ed indipendentemente dall'intento dell'acquirente, anche se la zona in cui ricade il terreno scorporato sia servito da condotte idriche, elettriche o telefoniche, ciò potendo indurre a ritenere che la zona sia già urbanizzata o in corso di urbanizzazione ad opera degli organi competenti, ma, per la Mancanza di un impegno di lottizzazione da parte del proprietario, non preclude le vendite per intero o frazionate dei singoli fondi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)