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Sez. 3, Sentenza n. 4359 del 03/03/2004 (Rv. 570773 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Risarcimento del danno non patrimoniale - mancanza di un accertamento in sede penale - Rilevanza ostativa - Esclusione - Corrispondenza della fattispecie ad una astratta previsione di reato - Sufficienza.
Stato
decisa il 2004-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570773-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Non è ostativo al risarcimento del danno non patrimoniale il fatto che la responsabilità dell'autore del fatto illecito non sia stata accertata in concreto in un procedimento penale, in quanto - come affermato da Corte cost. con sentenza n. 233 del 2003 - l'interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 2059 cod.civ. esige che il riferimento al reato contenuto nell'art. 185 cod.pen. non sia limitato alla ricorrenza di una fattispecie concreta di reato, ma, più in generale, comprende tutte le fattispecie corrispondenti nella sua oggettività all'astratta previsione di una figura di reato, con la conseguente possibilità che ai fini civili la responsabilità sia ritenuta per effetto di una presunzione di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)