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Sez. 3, Sentenza n. 10482 del 01/06/2004 (Rv. 573303 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno derivante da reato - Colpa - Accertamento in base a presunzione di legge - Danno di natura non patrimoniale - Ammissibilità - Fondamento - Presunzione di responsabilità oggettiva - Positivo accertamento della colpa in concreto - Necessità.
Stato
decisa il 2004-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573303-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

In tema di risarcimento del danno non osta alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen. il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nei casi di cui all'art.2054 cod. civ., debba ritenersi comunque sussistente in base ad una presunzione di legge e, se, ricorrendo i relativi profili di colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato; infatti, attesa l'autonomia tra il giudizio penale e quello civile, in quest'ultimo il giudice deve accertare la fattispecie costitutiva della responsabilità aquiliana con i mezzi di prova peculiari del processo civile. Non è possibile peraltro l'estensione di detto principio alle ipotesi di presunzione di responsabilità oggettiva, in cui il legislatore non ha previsto una presunzione di colpa, essendo la responsabilità del danneggiante fondata solo sull'elemento materiale indipendentemente dal comportamento, pur diligente, del danneggiante. In tal ultimo caso pertanto per la risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario che il giudice accerti anche la colpa al fine di ritenere sussistente il reato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)