Sez. 3, Sentenza n. 13972 del 30/06/2005 (Rv. 582748 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno derivante da reato - Mancanza di un accertamento in sede penale - Accertamento "incidenter tantum" del giudice civile - Necessità - Colpa - Accertamento in base di presunzione di legge - Ammissibilità - Prova dell'elemento soggettivo in mancanza di presunzioni - Necessità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, il giudice civile, allorquando non sia vincolato dal giudicato penale di condanna ai sensi dell'art. 651 cod.proc.pen. è tenuto ad accertare "incidenter tantum" l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso l'elemento soggettivo, pur non ostando al risarcimento il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nel caso di cui all'art. 2054 cod.civ., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato; ne consegue che non è sufficiente alla parte attrice, che si affermi danneggiata dall'altrui fatto illecito costituente reato, la mera allegazione del fatto, ma è necessario che la parte stessa ne fornisca la prova, documentale nel caso di cui all'art. 651 cod.proc.pen. o soltanto orale, nei casi in cui il reato si sia estinto per una delle cause previste dalla legge, o non si sia proceduto per difetto di querela o di imputabilità, prova che dovrà essere valutata dal giudice civile al fine dell'accertamento soltanto incidentale della sussistenza del reato in tutti i suoi elementi costitutivi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)