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Sez. L, Sentenza n. 260 del 12/01/1980 (Rv. 403652 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - PERCENTUALE DI RIDUZIONE RICHIESTA - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 10 DEL RDL N 636 DEL 1939 - CONSEGUENZE IN TEMA DI ACCERTAMENTO DELLA PREESISTENZA DELLO STATO D'INVALIDITA.*
Stato
decisa il 1980-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403652-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - PERCENTUALE DI RIDUZIONE RICHIESTA - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI ED IMPIEGATI - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 10 DEL RDL N 636 DEL 1939 - CONSEGUENZE IN TEMA DI ACCERTAMENTO DELLA PREESISTENZA DELLO STATO D'INVALIDITA.*

Il principio che gli effetti della pronuncia dichiarativa della illegittimita costituzionale di una norma retroagiscono fino al momento in cui e sorto il contrasto della norma medesima con il precetto costituzionale, e, quindi, nel caso di norma anteriore alla Costituzione, fino al momento in cui questa e entrata in vigore, non puo operare rispetto alle situazioni gia consolidate prima della sentenza della Corte costituzionale. Pertanto, per il rapporto assicurativo costituito anteriormente alla sentenza della Corte costituzionale n 160 del 1971 - che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636 nella parte relativa alla riduzione a meno di un terzo della capacita di guadagno degli operai - questa non poteva incidere sui requisiti previsti dalla citata normativa per la valida Costituzione del rapporto medesimo, sicche, in ordine alla preesistenza dello stato di invalidita, e necessario accertare da parte del giudice se, all'epoca della Costituzione del rapporto, la capacita di guadagno dell'operaio assicurato fosse o non gia ridotta alla prevista entita di meno di un terzo di quella normale, invece che a quella di meno della meta - risultante dalla specifica pronuncia di incostituzionalita. (V 2984/77, mass n 386535; (V 3243/75, mass n 377357; (V 1462/75, mass n 375037; (V 419/75, mass nn 373669 e 373670).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 134, Costituzione art. 136, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)