Sez. 1, Sentenza n. 1462 del 18/04/1975 (Rv. 375037 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI.*
La pronuncia di incostituzionalita di una norma (nella specie la sentenza della Corte costituzionale del 27 giugno 1973 n 91 dichiarante l'illegittimita dell'art 781 cod civ sul divieto di donazioni fra coniugi), mentre lascia salvi tutti gli effetti gia prodottisi in modo definitivo, spiega la sua efficacia sulle situazioni giuridiche non esaurite, perche ancora suscettibili di essere diversamente regolate, e rende la norma stessa inapplicabile a tutti i rapporti controversi in Sede giudiziaria; ne consegue che il giudice, in ogni stato e grado del giudizio, e anche di ufficio, deve tener conto dell'intervenuta dichiarazione di illegittimita costituzionale nel pronunciarsi sul rapporto sottoposto alla sua decisione. (applicazione del principio e stata fatta nella specie in relazione alla pronuncia di illegittimita costituzionale della norma vietante le donazioni tra coniugi). (V 2183/73, mass n 365410; 57/73, mass n 361814).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 781 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)