Sez. 2, Sentenza n. 6142 del 17/11/1980 (Rv. 409892 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO AL CONTENUTO OGGETTIVO DELLA DOMANDA - NECESSITA - PROVVEDIMENTO RICHIESTO E FATTI DEDOTTI - RILEVANZA - ECCEZIONI DEL CONTENUTO - ININFLUENZA - LIMITI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO AL CONTENUTO OGGETTIVO DELLA DOMANDA - NECESSITA - PROVVEDIMENTO RICHIESTO E FATTI DEDOTTI - RILEVANZA - ECCEZIONI DEL CONTENUTO - ININFLUENZA - LIMITI.*
Ai fini dell'individuazione del giudice competente per materia occorre fare riferimento alla domanda, intesa non come qualificazione giuridica data dalla parte alla pretesa fatta valere in giudizio, ma nel suo contenuto oggettivo, che si delinea oltre che nel provvedimento richiesto al giudice anche nei fatti dedotti a suo fondamento (cosidetto petitum sostanziale), con la conseguenza che quando gli elementi costitutivi della domanda nel suo complesso consentano di stabilire quale sia il giudice competente, nessun rilievo puo essere dato alle eccezioni del convenuto, che costituiscono fonte complementare degli elementi determinativi della Competenza, nel caso che questa non sia ravvisabile in base al petitum sostanziale. (Conf 3517/78, mass n 393004; (Conf 2906/76, mass n 381671).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)