Sez. 3, Sentenza n. 6615 del 17/12/1984 (Rv. 438157 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Ai fini dell'individuazione del giudice competente per materia, la Determinazione della materia del contendere va fatta con riferimento alla domanda proposta dall'attore, liberamente qualificata dal giudice sotto l'aspetto giuridico, mentre le eccezioni del convenuto non possono comportare l'esclusione della Competenza, ravvisabile alla stregua del petitum sostanziale, ma solo costituire fonte complementare degli elementi determinativi della Competenza, quando questa non possa radicarsi in concreto in base al contenuto della sola domanda dell'attore. (Conf 4375/82, mass n 422357; (Conf 591/80, mass n 403975).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)