Sez. 3, Sentenza n. 40552 del 26/06/2014 Ud. (dep. 01/10/2014) Rv. 260661 - 01
IMPUGNAZIONI - EFFETTO DEVOLUTIVO | Sentenza di appello che riconosca una circostanza attenuante - Qualificazione - Conseguenze sulla quantificazione del risarcimento del danno.
IMPUGNAZIONI - EFFETTO DEVOLUTIVO
La sentenza di appello che riconosca la sussistenza di una circostanza attenuante (nella specie, quella di cui all'art. 609-bis, ult. comma, cod. pen.) deve essere qualificata come pronuncia incidente sulla responsabilità penale dell'imputato, concorrendo a definirne la concreta configurazione, sicché, per l'effetto devolutivo di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen., ha diretta efficacia sulla quantificazione del risarcimento del danno, comportando l'obbligo per il giudice di procedere, pur in assenza di uno specifico motivo di appello, alla rideterminazione della somma liquidata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 com. 4, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)