Sez. 3, Sentenza n. 36020 del 15/02/2017 Ud. (dep. 21/07/2017) Rv. 271180 - 01
IMPUGNAZIONI - EFFETTO DEVOLUTIVO | Sentenza di appello che riconosca una o più circostanze attenuanti - Qualificazione - Conseguenze sulla quantificazione del risarcimento del danno - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - EFFETTO DEVOLUTIVO
La sentenza di appello che riconosca la sussistenza di una o più circostanze attenuanti si pronuncia sulla responsabilità penale dell'imputato, giacché concorre a definirne la concreta configurazione, e, pertanto, dispiega efficacia diretta sulla quantificazione del risarcimento del danno pur in assenza di specifico gravame sul punto, comportando per il giudice, in forza dell'effetto devolutivo dell'appello di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., l'obbligo di procedere alla rideterminazione della somma liquidata a titolo risarcitorio in primo grado. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio, limitatamente alle statuizioni civili, la sentenza d'appello che - in parziale riforma di quella di primo grado, che condannava l'imputato per il delitto di violenza sessuale - aveva ritenuto l'ipotesi di minore gravità ex art. 609-bis, comma terzo cod. pen. e concesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, senza diminuirne l'ammontare della somma da risarcire alle parti civili).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 com. 4, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)