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Sez. 6, Sentenza n. 1611 del 26/11/2020 Cc. (dep. 14/01/2021) Rv. 280583 - 01

IMPUGNAZIONI - EFFETTO DEVOLUTIVO | Assoluzione parziale in appello - Incidenza sulla condanna al risarcimento dei danni - Anche in assenza di impugnazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2020-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280583-01

IMPUGNAZIONI - EFFETTO DEVOLUTIVO

La sentenza di appello, che riformi in parte la sentenza di primo grado escludendo uno dei reati contestati all'imputato, dispiega efficacia diretta sulla quantificazione del risarcimento del danno, pur in assenza di specifico gravame sul punto, pertanto il giudice, in forza dell'effetto devolutivo dell'appello di cui all'art 574 cod. proc. pen., ha l'obbligo di procedere alla rideterminazione della somma che era stata liquidata a titolo risarcitorio in primo grado, con riferimento alle imputazioni per le quali vi era stata condanna.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)