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Sez. 6, Sentenza n. 10373 del 16/01/2002 Ud. (dep. 12/03/2002) Rv. 221350 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO DEVOLUTIVO | Appello dell'imputato attinente ai profili di responsabilità penale - Effetto devolutivo anche alle statuizioni riguardanti l'azione civile - Limiti.
Stato
decisa il 2002-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221350-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - EFFETTO DEVOLUTIVO

In tema di appello, l'impugnazione avanzata dall'imputato contro la pronuncia di condanna penale, estende oggettivamente i suoi effetti devolutivi, in base alla previsione di cui all'art. 574, comma 4, cod.proc.pen., anche alla pronuncia di condanna al risarcimento dei danni, ma solo nella parte in cui quest'ultima abbia diretta dipendenza dal capo o dal punto penale impugnato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che possa considerarsi devoluta al giudice di appello la cognizione dei vizi interni riguardanti le statuizioni civili, concernenti le modalità di liquidazione delle restituzioni e del risarcimento del danno, non dedotti in uno specifico motivo di gravame).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 574 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)