Sez. 3, Sentenza n. 1156 del 22/02/1979 (Rv. 397367 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESCLUSIONE EX ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - CONDIZIONI - INCLUSIONE DI UN FONDO IN UNA ZONA DESTINATA AD UTILIZZAZIONE ANCHE EDIFICATORIA DA UN PIANO REGOLATORE E DA UNA DELIBERAZIONE DI VARIANTE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE - SUFFICIENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - ESCLUSIONE EX ART 8 DELLA LEGGE N 590 DEL 1965 - CONDIZIONI - INCLUSIONE DI UN FONDO IN UNA ZONA DESTINATA AD UTILIZZAZIONE ANCHE EDIFICATORIA DA UN PIANO REGOLATORE E DA UNA DELIBERAZIONE DI VARIANTE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE - SUFFICIENZA.*
Ai fini dell'esclusione del diritto di prelazione e di riscatto dei fondi rustici a norma dell'art 8 della legge n 590 del 1965 e sufficiente che il terreno, oggetto dell'alienazione, sia destinato ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica, sulla base di piani regolatori, anche se non ancora approvati, nel senso che il diritto e escluso non solo dall'esistenza di un piano regolatore, ma di qualsiasi altro strumento urbanistico, anche atipico, capace, per il suo valore normativo, di dare autoritativamente al terreno in questione una delle suddette destinazioni con un minimo di determinatezza e di stabilita. Ad escludere la prelazione ed il riscatto di cui alla legge n 590 del 1965 e, pertanto, sufficiente l'inclusione di un fondo in una zona destinata ad utilizzazione anche edificatoria da un piano regolare e da una deliberazione di variante approvata dal consiglio comunale. (V 3019/75, mass n 377109; (V 1712/74, mass n 369884; (Conf 1006/78, mass n 390343).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)