Sez. 3, Sentenza n. 3437 del 08/06/1985 (Rv. 441094 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - TERRENI DESTINATI AD UTILIZZAZIONE EDILIZIA, INDUSTRIALE O TURISTICA IN BASE A PIANI REGOLATORI O ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA - PRELAZIONE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELLE PREDETTE DESTINAZIONI - CRITERI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - TERRENI DESTINATI AD UTILIZZAZIONE EDILIZIA, INDUSTRIALE O TURISTICA IN BASE A PIANI REGOLATORI O ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA - PRELAZIONE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELLE PREDETTE DESTINAZIONI - CRITERI.*
Ai fini dell'operatività del disposto del secondo comma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965 - che esclude la prelazione a favore dell'affittuario coltivatore diretto allorché il fondo oggetto della alienazione sia destinato ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica sulla base di piani regolatori o di altri strumenti di pianificazione urbanistica - non è necessaria la certezza di uno sfruttamento del terreno diverso da quello agricolo, essendo invece sufficiente la possibilità di tale sfruttamento, senza alcuna distinzione tra destinazioni primarie e sussidiarie e senza che occorra ulteriormente accertare se la nuova destinazione abbia un grado di determinatezza, stabilità e sicurezza tale da renderla definitiva e irreversibile. (nella specie, il fondo oggetto della alienazione veniva a ricadere in una zona per la quale il piano di fabbricazione comunale prevedeva lo insediamento di una scuola elementare, di una scuola professionale e di uno spazio di verde attrezzato). (V 948/82, mass n 418807; (V 1712/74, mass n 369884).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)