Sez. 3, Sentenza n. 2591 del 28/07/1972 (Rv. 360121 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - FINALITA DEL PROCEDIMENTO - PRESUPPOSTO DEL PROCEDIMENTO - CONTRASTO SULLA GENUINITA DEL DOCUMENTO - RIFERIMENTO ALL'OGGETTIVITA DELL'ATTO - CONTROVERSIA SULLA INTERPRETAZIONE E VALUTAZIONE DEL DOCUMENTO - QUESTIONE ESTRANEA AL GIUDIZIO DI FALSO - COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA CAUSA PRINCIPALE.*
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - FINALITA DEL PROCEDIMENTO - PRESUPPOSTO DEL PROCEDIMENTO - CONTRASTO SULLA GENUINITA DEL DOCUMENTO - RIFERIMENTO ALL'OGGETTIVITA DELL'ATTO - CONTROVERSIA SULLA INTERPRETAZIONE E VALUTAZIONE DEL DOCUMENTO - QUESTIONE ESTRANEA AL GIUDIZIO DI FALSO - COMPETENZA DEL GIUDICE DELLA CAUSA PRINCIPALE.*
Lo scopo del procedimento di falso, disciplinato dagli artt 221 - 227 cod proc civ, consiste nell'accertare la genuinita di un documento, la sua effettiva provenienza o attribuzione alla persona che se ne dichiara autore, al fine di predisporre uno strumento probatorio irrefutabile. Tale giudizio presuppone una res dubia, o una contestazione, la quale, in concomitanza dell'altro requisito relativo alla Rilevanza dell'atto, integra l'interesse della parte all'affermazione della verita e quindi al provvedimento giudiziale. In tema di falso civile, il contrasto sulla genuinita del documento deve riguardare l'atto nella sua mera esistenza oggettiva, per cui va considerata estranea al giudizio di falso ogni divergenza relativa all'interpretazione e alla valutazione dello scritto impugnato o all'intrinseco dell'atto, la cui indagine si appartiene al giudice della causa principale. (nella specie, in una proposta di contratto dattiloscritta il destinatario aveva interpolato ed aggiunto, manoscritte, altre condizioni, apponendo in calce al documento la formula 'per accettazione con tutte le varianti apportate a manĂ², seguita dalla sottoscrizione. La suprema Corte ha osservato che difettava il presupposto basilare posto dalla legge a fondamento del procedimento per querela di falso, e cioe la divergenza delle parti sulla provenienza delle interpolazioni ed aggiunte, poiche il destinatario della proposta non aveva mai negato la paternita delle aggiunte inserite nella proposta stessa; ed ha osservato che la scrittura contestata, nella sua formazione definitiva, racchiudente anche l'accettazione, conteneva una duplice manifestazione di volonta: a) nella sua stesura dattiloscritta integrava una proposta di contratto; b) nelle interpolazioni ed aggiunte manoscritte comportava delle controproposte del destinatario della proposta).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)