Sez. 2, Sentenza n. 3667 del 13/04/1987 (Rv. 452599 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - IN GENERE - QUERELA DI FALSO - FALSITÀ IDEOLOGICA - INAMMISSIBILITÀ.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - IN GENERE - QUERELA DI FALSO - FALSITÀ IDEOLOGICA - INAMMISSIBILITÀ.*
Il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta, o da considerarsi tale, è limitato alla provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore e non si estende al contenuto della medesima, sicché la querela di falso è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale, per rompere il collegamento, quanto a provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione, e non in quelli di falsità ideologica, per impugnare la veridicità di quanto dichiarato, al qual fine può, invece, farsi ricorso alle normali azioni atte a rilevare il contrasto tra volontà e manifestazione. (V 2857/79, mass n 399179; (V 1999/79, mass n 398402; (V 534/78, mass n 389839; (V 3863/76, mass n 382547; (V 2591/72, mass n 360121).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)