Sez. 2, Sentenza n. 1906 del 05/04/1995 Cc. (dep. 03/05/1995) Rv. 201270 - 01
Difesa e difensori - Garanzie di libertà - Perquisizioni | Divieto di perquisizione presso lo studio del difensore - Estensione a professionisti diversi da quello che assista la parte nel procedimento - Esclusione - Ragioni.
Difesa e difensori - Garanzie di libertà - Perquisizioni
Il divieto di perquisizione presso lo studio del difensore riguarda il professionista che assiste l'indagato nel procedimento a cui l'atto si riferisce; le garanzie di libertà del difensore previste dall'art. 103 cod. proc. pen., infatti, in quanto inserite nel titolo settimo del codice che disciplina la figura del difensore dell'imputato, si riferiscono esclusivamente al professionista che assiste la parte privata nel procedimento penale, e non ad altri.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 103 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)